Comitato genitori
Il Comitato Genitori di una scuola non è un vero e proprio organo collegiale ma è comunque riconosciuto dalla normativa vigente all'art.15 comma 2 del D. Lgs. n. 297/94 e successive modificazioni: " I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto".
Il Regolamento dell'Autonomia Scolastica (D.P.R. n. 275/99) all'art. 3 comma 3 stabilisce, inoltre, che il Comitato dei genitori ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto o di Circolo devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) e dei progetti di sperimentazione.
Il Comitato dei Genitori è, quindi, considerato un'Associazione di fatto: le sue prerogative ed i suoi limiti sono quelli definiti dal Codice Civile per tali associazioni.
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